La Questione del riporto delle perdite.
Molte imprese stanno ricevendo in questo periodo atti fiscali relativi ai contributi concessi durante la pandemia Covid-19. Tali aiuti erano stati previsti dall’UE per prevenire una grave recessione.
Oggetto delle Contestazioni
Le autorità fiscali non contestano l’accesso agli aiuti, ma il riporto delle perdite fiscali di periodo. Secondo la loro tesi, l’importo del contributo (ritenuto un “provento esente”) andrebbe sottratto dalla perdita riportabile, in base all’articolo 84, comma 1, del Tuir.
Natura fiscale dei contributi
Tuttavia, i decreti istitutivi (incluso l’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 137/2020) stabiliscono che questi aiuti “non concorrono alla formazione del reddito imponibile” (né della base Irap), e non rilevano ai fini dei rapporti di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Queste norme si limitano a dichiarare la non concorrenza all’imponibile, senza qualificare i contributi come specifici “proventi esenti”. Ciò pone le basi per il contraddittorio con gli uffici.
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