Genova – Carignano. Una scena di potenziale illecito si è consumata questa sera, venerdì 31 ottobre, intorno alle 20:50, in un noto supermercato del quartiere di Carignano. Due minorenni, entrambi di età inferiore ai 16 anni, sono stati sorpresi da un passante mentre uscivano dall’esercizio commerciale con un sacchetto contenente cinque bottiglie di birra.
Il cittadino, accortosi immediatamente della giovane età dei ragazzi e del contenuto della loro spesa, è intervenuto tempestivamente e richiedendo l’intervento del gestore del supermercato.
Il responsabile del punto vendita è prontamente intervenuto e, dopo aver verificato la situazione, ha ammonito verbalmente i ragazzi, il cassiere e presumibilmente ha recuperato la merce.
L’esercente non ha chiesto la restituzione delle birre, la giustificazione, “ormai è fatta”.
L’episodio solleva serie preoccupazioni sul rispetto della normativa vigente in materia di vendita di alcolici ai minori.
Cosa rischiava il gestore: Le Leggi Contro la vendita di alcolici agli Under 16
L’episodio è particolarmente grave dal punto di vista legale, poiché coinvolge minori di 16 anni.
La normativa italiana è molto chiara e severa in materia, distinguendo le sanzioni in base all’età del minorenne:
1. Reato Penale (Art. 689 c.p.): Vendita a minori di 16 anni
Nel caso specifico, essendo i ragazzi minori di 16 anni, la vendita di bevande alcoliche (inclusa la birra, indipendentemente dalla gradazione) costituisce un vero e proprio reato penale per il gestore o il dipendente che ha effettuato la transazione.
Norma violata: Articolo 689 del Codice Penale, che disciplina la “Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente”.
Rischio Legale: L’esercente è punito con l’arresto fino a un anno. Se il fatto è commesso più di una volta (recidiva), si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Illecito amministrativo: Vendita a minori tra 16 e 18 anni
Per completezza, è utile ricordare che la vendita di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (purché non si tratti di somministrazione in un pubblico esercizio, che è sempre vietata sotto i 18) costituisce un illecito amministrativo:
Norma violata: Articolo 14-ter della Legge 125/2001 (vendita a minori di anni 18).
Sanzione: Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. In caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata e può essere disposta la sospensione dell’attività per tre mesi.
Responsabilità del gestore
È fondamentale sottolineare che il gestore di un supermercato o di un pubblico esercizio ha l’obbligo di chiedere un documento d’identità all’acquirente, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. L’eventuale ignoranza dell’età del minore non lo esonera dalla responsabilità.
Nel caso riportato a Carignano, l’esercente ha corso un rischio legale estremamente serio, potenzialmente penale.
I minori che acquistano, invece, non incorrono in alcuna sanzione.
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